Per riso, pasta e pomodori resta l'obbligo di origine in etichetta

Proroga  fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta per il grano, per la pasta di semola di grano duro, del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati. (Fonte: Horecanews.it)

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I Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno firmato il 30 marzo il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.

«L’Italia - hanno dichiarato i Ministri Bellanova e Patuanelli - si conferma all’avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta. Non possiamo pensare a passi indietro su questa materia e per questo abbiamo deciso di andare avanti.Diamo certezze alle imprese di tre settori chiave per l’agroalimentare italiano.

Chiediamo anche all’Europa di fare scelte coraggiose nell’ambito del Green Deal e della strategia ‘Farm to Fork’, introducendo a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti.

Chiediamo ancora una volta alla Commissione di andare incontro anche alle richieste delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da COVID-19, e di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775. Una norma che non ci piace e alla quale oggi, con tante imprese che producono imballaggi chiuse in Europa, è difficile adeguarsi».

Soddisfazione per la proroga arriva da Coldiretti, che a lungo si è battuta sul tema dell’obbligo dell’origine in etichetta, e che ha tenuto a specificare l’importanza del provvedimento in un momento storico come quello attuale, in cui l‘82% degli italiani ricerca cibo italiano (Fonte: Coldiretti/Ixe’)

COSA SI TROVA SULLE ETICHETTE ITALIANE
Grano/Pasta. Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Riso. Il  provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Pomodoro. Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

(Fonte: Horecanews.it)

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