Direttiva contro il greenwashing e le pratiche commerciali ingannevoli: ecco cosa cambia
La data da segnare sull’agenda è 27 settembre 2026. È questo, infatti, il giorno in cui le disposizioni della nuova normativa dedicata alla comunicazione ambientale volontaria diventeranno applicabili. Ci riferiamo alla Direttiva (UE) 2024/825 che nasce con due obiettivi principali: quello di incrementare la protezione dei consumatori, contrastando il fenomeno del greenwashing e quello di stabilire criteri più trasparenti per i green claim, al fine di assicurare la loro chiarezza da parte dei consumatori. Lo scorso 9 marzo, infatti, il decreto di attuazione (D. Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introducendo ufficialmente nell’ordinamento italiano le nuove disposizioni europee sulle comunicazioni e dichiarazioni ambientali volontarie.
Quali sono i punti fondamentali del nuovo decreto legislativo? Vediamoli insieme.
Il primo: non sono più ammessi claim generici. Sono, poi, vietati i marchi di sostenibilità autodichiarati. Gli unici ammessi sono i marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024. È fatto divieto di omettere informazioni su funzionalità che limitino la durata del bene, così come sono vietati solleciti di aggiornamenti software non necessari. Vietate anche le dichiarazioni esplicite sulle emissioni di CO2, al netto di alcune specifiche condizioni, e i claim ambientali che riportino informazioni su requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione Europea. Altro punto importante, non sono ammesse amplificazioni del claim: le asserzioni ambientali in generale vanno motivate, specificate e provate. È fatto obbligo di dare informazioni chiare sulle eventuali disponibilità di pezzi di ricambio e sui manuali di riparazione prima dell’acquisto.
Ora servono prove e dati verificabili
CONAI, come di consueto, è pronto a supportare le imprese nella comprensione delle nuove disposizioni legate alle comunicazioni ambientali volontarie. Il Consorzio aggiornerà le sue linee guida Green claims - Etichettatura Ambientale degli Imballaggi integrando le informazioni presenti nel decreto legislativo, che però rappresenta già un buon documento per avere informazioni. Per richieste e approfondimenti è possibile utilizzare il form “Contattaci” sul sito CONAI selezionando l’argomento “etichettatura imballaggi”.
CONAI invita tutte le aziende a consultare la nuova normativa e a valutarne i contenuti, soprattutto in relazione alle comunicazioni ambientali utilizzate per presentare prodotti o imballaggi: dalle informazioni riportate in etichetta, ai contenuti dei siti ufficiali, fino a tutte le asserzioni ambientali volontarie presenti nelle comunicazioni commerciali. L’obiettivo della norma, specifica CONAI, non è limitare la comunicazione ambientale, ma rafforzarne chiarezza e affidabilità: le aziende potranno come sempre valorizzare gli aspetti ambientali dei propri prodotti purché ogni dichiarazione sia supportata da prove e dati verificabili.
Sarà l’AGCM a vigilare
Scendendo più nei dettagli del testo di legge, si nota come la Direttiva UE 2024/825 sia stata recepita nell’ordinamento italiano, con il D. lgs. 30/2026, sostanzialmente alla lettera. Le poche differenze rilevate riguardano qualche variazione lessicale (ad esempio “etichetta di sostenibilità” invece di “marchio”, come tradotto nel testo italiano della direttiva, che rende il recepimento ancora più fedele al testo inglese della direttiva, in cui si parla di “sustainability label”).
Le novità normative riguardano rilevanti definizioni, previsioni e divieti che sono stati già anticipati dalla direttiva 825, ma che adesso vediamo concretizzarsi con la modifica del Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005). In Italia il compito di vigilare sulle pratiche commercia li scorrette è dell’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può agire sia d’ufficio che su segnalazione, disponendo provvedimenti inibitori e irrogando sanzioni.






