Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea Serie L n. 47 del 18/02/2004 la nuova direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nelle normative nazionali.
Con la decisione del Consiglio del 26 gennaio scorso e il voto del Parlamento del 29 gennaio, si è concluso, in terza lettura, liter legislativo (iniziato nel dicembre 2001) della revisione della direttiva 94/62/CE, recepita allepoca nel nostro Ordinamento Giuridico dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (meglio noto come Decreto Ronchi).
Riportiamo in box i nuovi obiettivi di recupero e di riciclo, che dovranno essere raggiunti entro il 2008 (2011 per Grecia, Irlanda e Portogallo).
È importante sottolineare inoltre laccordo raggiunto in Comitato di conciliazione che permette di superare il recente pronunciamento della Corte di Giustizia sul recupero energetico. Gli Stati membri potranno continuare a conteggiare lincenerimento dei rifiuti con recupero energetico allinterno dellobiettivo globale di recupero, in attesa che la problematica venga affrontata allinterno della Strategia Tematica sulla Prevenzione e il Riciclo.
Sono state, inoltre, rafforzate le misure di prevenzione della formazione dei rifiuti dimballaggio.
Gli Stati membri dovranno incoraggiare luso di materiali riciclati migliorando le condizioni del mercato anche attraverso lemanazione di normative ad hoc; indirizzo già anticipato dal Governo italiano con il decreto dellagosto 2003 che obbliga la Pubblica Amministrazione a riservare una quota del 30% agli acquisti di beni fabbricati con materie prime da riciclo (vedi approfondimento su ItaliaImballaggio numero 1/2, 2004 pag. 84).
Rivisitata, infine, la definizione dimballaggio con relativi esempi illustrativi. La nuova direttiva enuncia tre nuovi criteri secondo cui distinguere se un determinato oggetto sia o meno un imballaggio.
Fermo restando la definizione dimballaggio di cui al comma 1 articolo 3 della direttiva 94/62/CE e cioè "
prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o allutilizzatore e ad assicurare la loro presentazione
sono da considerarsi a tutti gli effetti imballaggio:
1) Gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.
Traducendo quindi in esempi concreti tale principio è imballaggio la scatola per dolci e linvolucro che ricopre la custodia di un CD; mentre non lo è il vaso da fiori destinato a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa, la cassetta degli attrezzi, la bustina da tè, il rivestimento di cera dei formaggi e il budello per salumi.
2) Gli articoli progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio. Sono quindi imballaggi i sacchetti o le borse di carta o di plastica, i piatti e le tazze usa e getta, le pellicole di plastica trasparente, i sacchetti per panini e i fogli di alluminio, mentre non lo sono i cucchiaini di plastica e le posate usa e getta.
3) I componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio come anche gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio, a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Rientrano quindi nella categoria degli imballaggi le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto, mentre rimarranno esclusi gli spazzolini del mascara che fa parte del tappo della confezione, le etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio, le graffette, le fascette di plastica e i dispositivi di dosaggio che fanno parte del tappo della confezione per i detersivi.
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Indepth
Published in the European Union Official Journal Series L n. 47, 18/02/2004 the new packaging and packaging waste directive. The member states will have 18 months time to receive it in their national standards.
With the decision of the Council 26th January last and the vote in Parliament January 29th, the legislative procedure (begun on December 2001) of the revision of directive 94/62/EC has been concluded, introduced at the time into Italian Juridical Rulings by legislative decree 5th February 1997, n 22 (better known as the Ronchi Decree). For the new recovery and recycling objectives to be reached by 2008 (2011 for Greece, Ireland and Portugal) see box. It is important to also underline the agreement reached by the conciliation committee that waives the recent pronunciations of the Court of Justice on regeneration. The member states can continue to count incineration of waste with regeneration within their global recovery objectives, while awaiting for the problem to be tackled under Questions of Strategy regarding Prevention and Recycling. Indeed the measures for preventing the formation of packaging waste have been reinforced.
The member states should encourage the use of recycled materials improving the market conditions through the issuing of special rulings; the direction already anticipated by the Italian Government with the decree of August 2003 that obliges the Public Administration to reserve a share of 30% for the purchase of goods manufactured with raw materials from recycling (see in depth in ItaliaImballaggio number 1/2, 2004 pag. 84).
The definition of packaging has also been changed with relative illustrative examples. The new directive lists three new criteria according to which one can distinguish whether an object is packaging or not.
While maintaining the definition of packaging as under comma 1 article 3 of the directive 94/62/EC and that is
products made up of material of any nature, used to contain and protect given goods, from raw materials to finished products, to enable their handling or their delivery from the producer to the consumer or to the user and ensure their presentation
the following are to all effects to be considered packaging:
1) Items that come under the above definition, without excluding other possible packaging functions, unless the said articles are an integrative parts of a product and are necessary for containing, supporting or preserving the said product for all of its lifecycle and all elements destined to be used, consumed or eliminated together with the same.
Hence, translating this principle into concrete fact, the sweet boxes and the wrapper on a CD case are packaging; while the vase destined to stay with the plant throughout its lifetime like the toolbox, the teabag, the wax covering for cheeses and intestines for cold cut meats are not considered packaging.
2) Items designed and destined to be filled in the salespoint and the disposable elements sold, filled or designed and destined to be filled in the salespoint, on the condition that they carry out a packaging function are considered as such.
Hence paper or plastic bags are packaging along with disposable cups and plates, transparent plastic film, bags containing bread rolls and aluminium foil, while plastic spoons and disposable cutlery are not considered packaging.
3) The packaging components and their accessories that are part of the packaging as well as the accessory elements directly tied or attached to the product and that carry out a packaging function are to be considered such, unless they are fully part of the product and all elements destined to be consumed or eliminated together.
Hence labels directly fixed or attached to the product come under the category of packaging while the mascara brushes that are part of the cap of the packaging are excluded, along with adhesive labels glued to another packaging item, paper clips, plastic tags and dosing devices that are part of detergent pack caps.
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