Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti
Il Regolamento 765/2008 e la Direttiva di Prodotto alla luce delle novità del Regolamento (UE) 2019/1020 per i prodotti che vengono importati da paesi extra UE. AC&E (laboratorio accreditato a livello internazionale nel settore della sicurezza, della validazione e delle prove) fornisce delucidazioni in merito.
Anche in Europa, dove esiste un mercato molto competitivo e regolamentato si è deciso di implementarne la vigilanza, aumentando i numeri dei controlli dei prodotti e della loro conformità. Si è iniziato dunque a porre delle barriere, che gli operatori economici hanno voluto evidenziare.
Lo scorso 16 luglio 2021 è entrato dunque in vigore il nuovo regolamento europeo 2019/1020, che mira a colmare un gap nel controllo dei prodotti importati da paesi extra UE normati da Direttive di prodotto ma che, finora, non prevedevano la figura del rappresentante autorizzato.
Novità fondamentale infatti è che ogni fabbricante extra UE non potrà più esportare beni all’interno della UE senza prima definire e indentificare un Rappresentante Autorizzato o un Mandatario; inoltre tutta la documentazione che attesta la conformità CE del prodotto dovrà risiedere all’interno dell’Unione Europea.
Il Regolamento identifica gli operatori economici, cioè i soggetti a cui si applicano le disposizioni del regolamento, coinvolti nel processo di immissione sul mercato:
- fabbricante con sede in UE;
- importatore, se il fabbricante non è stabilito in UE;
- un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto;
- un fornitore di servizi di logistica stabilito in Unione Europea, con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico sia stabilito nell’Unione.
Domande e risposte
Che cosa cambia per gli importatori e i fornitori di servizi di logistica?
Diventa obbligo di uno degli operatori economici citati sopra, quindi dell’importatore e dell’operatore logistico in assenza di un rappresentante, assicurarsi che tutta la documentazione e le dichiarazioni di conformità previste dalle normative di prodotto siano presentante al momento dell’immissione del prodotto sul mercato. È anche stabilito l’obbligo di tenere tale documentazione presso la propria sede o un indirizzo specifico e di rendere tale documentazione disponibile alle autorità qualora fosse richiesto.
Il Regolamento non specifica i requisiti per i singoli prodotti, ma rimanda alle varie direttive applicabili, lasciando quindi all’operatore economico l’obbligo di conoscere i requisiti di prodotti che sta importando.
Quali i rischi?
I rischi connessi alle attività di importazione o di servizi logistici cambiano radicalmente con questo aggiornamento dei regolamenti europei, le sanzioni per la sola mancanza di documentazione tecnica vanno dai 30.000,00 ai 60.000,00 euro; le sanzioni penali per incidenti mortali causati dai prodotti ricadono potenzialmente sull’importatore, sull’operatore economico o sul rappresentante autorizzato.
L’E-commerce è incluso nel nuovo Regolamento?
Sì, il Regolamento stabilisce all’Art. 6 che i prodotti venduti tramite canali a distanza siano da considerare come disponibili sul mercato se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione Europea