La disciplina MOCA in Europa e Italia: prossime novità
Sintesi ragionata di una giornata dedicata agli aggiornamenti legislativi su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti. Le linee guida già disponibili e quelle di prossima pubblicazione; iter delle plastiche di riciclo e degli imballaggi attivi e intelligenti; future sanzioni.
A cura di Daniela Aldrigo
Nell’ambito della disciplina dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA) le materie plastiche restano il materiale più seguito e disciplinato a livello europeo e, di riflesso, in ambito nazionale.
È quanto emerso dalla 18° edizione del seminario dedicato alla tematica, organizzato il 10 dicembre a Milano dall’Istituto Italiano Imballaggio, e che ha visto la consueta partecipazione del gruppo di lavoro della dottoressa Maria Rosaria Milana dell’Istituto Superiore di Sanità.
Senza entrare nel dettaglio dei contenuti e delle prescrizioni del Regolamento UE 10/2011, viene ribadito il campo di applicazione della normativa in relazione al decreto nazionale DM 21/3/73 che, per le materie plastiche, resta in vigore per le parti non in contrasto.
Tuttavia è utile ricordare che il regolamento europeo copre le materie plastiche omogenee e solo il requisito compositivo delle plastiche eterogenee (strato di plastica nei multistrato multimateriale), mentre il decreto nazionale copre i coating (o rivestimenti) polimerici posti su materiali diversi dalla plastica, i siliconi, le resine epossidiche, e le prove in capo ai multistrato multi materiale (per esempio i “brick”).
Cosa c’è di nuovo
Le novità riguardano in particolare le nuove scadenze per le prove di migrazione che, dal 1° gennaio 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuate seguendo il dettato del regolamento 10/2011 mentre fino al 31/12/2015 le prove potevano essere eseguite, a scelta, seguendo anche quanto prescritto dalle “vecchie” direttive 82/711 e 85/572.
Fino a oggi, gli emendamenti del Reg. 10/2011 hanno riguardato soprattutto le restrizioni e le specifiche nell’Elenco delle sostanze autorizzate (All. I) ma è in arrivo una sesta modifica che apporterà novità su aspetti interpretativi e applicativi del regolamento.
Le linee Guida
Intanto sono già disponibili due delle quattro Linee Guida europee relative all’applicazione del regolamento 10/2011.
Una linea guida di inquadramento generale della disposizione di legge aiuta nella corretta valutazione/interpretazione dei vari articoli e allegati, andando a definire una serie di termini che non vengono precisati nel regolamento, come ad esempio “nanomateriale”, “immissione sul mercato”, ecc…, e a comprendere correttamente, ad esempio, l’approccio per le sostanze non incluse e quelle autorizzate in deroga. L’altra riguarda la trasmissione delle informazioni lungo la filiera, ponendo l’attenzione sui soggetti responsabili in relazione alla compilazione della dichiarazione di conformità e alla comunicazione di quelle che vengono citate nel regolamento come “informazioni adeguate”.
Di prossima pubblicazione sono le linee guida sulle prove di migrazione, mentre è ancora in preparazione il documento riguardante la modellizzazione della migrazione e i calcoli teorici.
Le linee guida sull’esecuzione dei test di migrazione verranno infatti approvate nei prossimi mesi e sono il frutto del lavoro congiunto dei laboratori nazionali di riferimento, degli esperti dell’industria, della DG Sanco e del JRC. Le linee guida si articolano in due parti: una parte generale e una parte tecnica con otto allegati.
Nella parte generale si evidenzia l’importanza del campionamento: quali sono i soggetti autorizzati, le strategie e le precauzioni da mettere in atto affinché esso sia appropriato e rappresentativo soprattutto nel caso di controlli ufficiali, e infine come identificare/etichettare adeguatamente i campioni.
Nella parte specifica vengono invece descritte le modalità di prova sugli alimenti e nei simulanti (scelta del simulante e condizioni di prova), le prove per polimeri polari e apolari e la gestione del risultato a “ridosso” del limite di migrazione in funzione dell’incertezza di misura.
Viene dedicato anche un capitolo ai test di screening e uno all’analisi dei migranti nell’alimento confezionato e nei simulanti o come residui nel materiale, evidenziando come la scelta del metodo dipenda dalla natura dell’analita (es. sostanze organiche volatili e semi-volatili).
Una sezione si occupa anche dell’identificazione del tipo di polimero attraverso l’analisi IR, dell’identificazione degli strati e della loro separazione.
E ancora, le linee guida indicano come misurare l’area superficiale di contatto alimento/imballaggio così come stilare il report d’analisi (quali sono le informazioni pertinenti da inserire), ricordando che il risultato deve sempre essere accompagnato dall’unità e dall’incertezza di misura.
Future armonizzazioni e Registro delle sostanze autorizzate
• Sempre in ambito europeo le novità più immediate riguarderanno a brevissimo le plastiche di riciclo, con le scadenze previste dal Reg. 282/2008 ormai prossime e che attengono all’autorizzazione dei processi di riciclo attraverso decisione europea con la quale verrà pubblicato il Registro dei processi autorizzati. Fino ad allora, a livello nazionale, nell’ambito dei materiali da riciclo destinati al contatto diretto con gli alimenti valgono gli articoli 13bis e 13ter del DM 21/3/73, che autorizzano solo alcune tipologie di imballaggi realizzati con materiale da riciclo post-consumo, e che decadranno solo con la piena entrata in vigore del regolamento europeo
• Il secondo passo interesserà gli imballaggi attivi e intelligenti. Anche in questo caso le scadenze previste dal reg. 450/2009 sono ormai prossime e l’EFSA dovrà rapidamente concludere la valutazione delle richieste di autorizzazione per permettere alla Commissione di procedere con la pubblicazione del Registro delle sostanze autorizzate.
Al momento, le sostanze ammesse devono essere autorizzate all’uso nell’ambito dei prodotti alimentari.
• Nel frattempo continua la road map europea sui materiali non armonizzati come ad esempio le gomme, che potrebbero essere i primi nuovi materiali disciplinati a livello europeo, ma la strada in questo senso è ancora molto lunga. In ottica europea, i nuovi approcci legislativi sono comunque rivolti a rafforzare l’approccio mediante Risk Assessment e alla ripartizione delle responsabilità lungo la filiera.
• A livello nazionale, si confermano le disposizioni del DM 21/3/73 in particolare per quanto riguarda i materiali non armonizzati a livello europeo come carta, vetro e acciaio inox e quelle specifiche per alluminio (DM 76/2007) e banda stagnata (DM 18/2/84).
Il DM 21/3/73, in particolare, è in fase di “ristrutturazione” dato che la legge è ormai molto datata e ha subito circa 50 aggiornamenti. In particolare si stanno revisionando le liste positive e le restrizioni pertinenti, oltre ai metodi che vi sono inseriti.
Negli ultimi anni, i principali aggiornamenti al decreto hanno riguardato le materie plastiche per i motivi già esposti e l’acciaio inox, materiale spesso proveniente dal Far East e su cui le dogane di frontiera pongono spesso l’attenzione, soprattutto nell’ambito del pentolame e delle stoviglie da tavola destinati al contatto con alimenti, che non di rado ricorrono negli alert europei sulla sicurezza alimentare.
I nuovi aggiornamenti del decreto potrebbero invece riguardare le carte, che da molto non vengono revisionate.
• Infine, a breve, verrà emanato un decreto sanzioni dedicato alla disciplina MOCA, che prevederà tra l’altro a censire le aziende che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.
Al momento le sanzioni esistono ma sono soggette a interpretazione “sul campo” da parte dei singoli ispettori, con conseguenti disparità di trattamento: il nuovo decreto avrà quindi come obiettivo principale quello di codificare in modo univoco le sanzioni in ambito MOCA.
Daniela Aldrigo
Area Tecnica, Istituto Italiano Imballaggio