Etichette alimentari: regole anche per vendita online

Entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre 2014 il Reg. (UE) 1169/2011, emanato a novembre 2011 e relativo alle informazioni sulle etichette alimentari.

Il regolamento intende uniformare le informazioni presenti sulle etichette in 27 paesi europei, destinate ai consumatori che acquistano alimenti preconfezionati online, stabilendo dei criteri di leggibilità.
Ha inoltre lo scopo di garantire che i consumatori effettuino decisioni di acquisto consapevoli sulla base di informazioni dettagliate (tabella nutrizionale, ingredienti,  eventuali allergeni,  istruzioni per l’uso).
Gli standard, i servizi e le soluzioni GS1 possono aiutare le aziende a rispondere ai requisiti del regolamento in relazione alla comunicazioni dei dati prodotto necessari per la vendita online. Sul sito GS1 Italy | Indicod-Ecr sono disponibili tutti i documenti e i servizi dedicati.
Al proposito rimandiamo anche all’approfondimento pubblicato su ItaliaImballaggio, gennaio/febbraio 2014, pagina 16 e sul sito dativoweb.net/it/regolamento-ue-1169-2011-etichettatura-alimenti-gs1-indicod-ecr

Informazioni obbligatorie sull’etichetta degli alimenti pre-confezionati
- nome dell’alimento;
- lista dei suoi ingredienti;
- qualunque ingrediente o componente che causi allergie o intolleranze e che viene utilizzato nella produzione o nella preparazione di un alimento ed è ancora presente nel prodotto finale, anche se in una forma modificata (Una lista di allergeni che devono essere dichiarati è fornita in una appendice al regolamento);
- la quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- la data di durata minima o la data termine di utilizzo;
- qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare sotto il cui nome l’alimento viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
- il luogo di origine o provenienza quando richiesto come previsto dall’articolo 26;
- istruzioni per l’uso qualora fosse difficile fare un uso appropriato dell’alimento senza tali indicazioni;
- relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
- una dichiarazione nutrizionale.
Fonte/source: tendenzeonline

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