Quali obblighi per esportare in Turchia

Con l’introduzione dei Provvedimenti n. 2026/32 e 2026/09 emanati dal ministero del Commercio turco è cominciata una nuova sfida per le esportazioni di macchine e ricambi

Turchia

Stefano Nicolussi

La Turchia è da considerarsi un partner commerciale significativo, ma rappresenta anche un contesto che richiede un’attenzione crescente sotto il profilo normativo, doganale e documentale. Quelli che fino a oggi erano controlli doganali sporadici diventano ora sistematici, grazie all’introduzione della nuova piattaforma digitale Tareks, e si estendono a una pluralità di codici doganali che interessano sia le macchine sia i ricambi.

Prima di descrivere il nuovo approccio, è importante segnalare che tutte le attività legate alla registrazione delle macchine sul portale Tareks e al caricamento della documentazione richiesta sono in capo all’importatore turco.

In particolare, con il Provvedimento 2026/32 viene ricompresa una vasta gamma di codici doganali che abbracciano la quasi totalità delle macchine destinate all’esportazione. Tali codici sono suddivisi in due differenti allegati, che disciplinano le procedure per la registrazione e lo sdoganamento dei beni.

Gli allegati sono:

  • 2/A, relativo alle cosiddette macchine “pericolose”, nel quale rientrano tutti i codici che prevedono una registrazione pre‑spedizione (tutti i documenti attestanti la sicurezza della macchina devono essere caricati prima della spedizione);
  • 2/B, riferito ai codici che prevedono la sola registrazione, senza necessità di pre‑approvazione.

Nel processo di registrazione risulta fondamentale che i documenti accompagnatori della macchina siano tra loro coerenti e, nel caso dei documenti tecnici, che siano stati emessi prima della spedizione, pena un’elevata probabilità di ispezione o di rigetto da parte della dogana.

I documenti obbligatori per la registrazione delle macchine rientranti nell’allegato 2/A sono:

  • fattura/proforma;
  • dichiarazione CE;
  • prove fonometriche;
  • documentazione fotografica della macchina (da tutte le angolazioni);
  • targa macchina;
  • manuale (tradotto in lingua turca; non è richiesta la traduzione asseverata).

Per quanto concerne i documenti tecnici:

  • checklist secondo la norma ISO 12100*;
  • report dei test elettrici secondo la EN 60204‑1, svolti da laboratorio accreditato ISO 17025;
  • report delle prove di compatibilità elettromagnetica (EMC)*.

* Non è necessario che siano emessi da un laboratorio accreditato.

Solo in presenza di incongruenze documentali, di dubbi sulla reale conformità o di elementi di rischio, l’Amministrazione può richiedere rapporti di prova aggiuntivi o sottoporre la macchina a verifica tecnica. In tale ipotesi, i rapporti di prova dovrebbero essere datati anteriormente alla spedizione, poiché devono attestare la conformità del prodotto prima della sua immissione in libera pratica. Per questo motivo, è consigliabile che produttore e importatore dispongano preventivamente di tali rapporti, anche se non espressamente obbligatori.

Anche per le macchine rientranti nell’allegato 2/B occorre prestare attenzione al fatto che, qualora la dogana richieda un controllo ulteriore, la documentazione deve essere prontamente disponibile e pre‑datata rispetto alla spedizione, al fine di consentire l’immissione sul mercato delle merci.

Ulteriori considerazioni devono essere effettuate anche per:

  • macchine usate, che rientrano nel Provvedimento 2026/09;
  • “quasi‑macchine”;
  • macchine parzialmente assemblate;
  • insiemi di macchine/linee;
  • esportazioni temporanee per uso espositivo, dimostrativo o di prova.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, nessun provvedimento risulta applicabile: le merci potranno essere assoggettate agli obblighi sopra elencati solo nel caso in cui vengano successivamente immesse sul mercato.

Per il supporto dal punto di vista doganale e per la documentazione a supporto delle esportazioni, la segreteria associativa resta a disposizione: [email protected].

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