L’approfondimento
Analysis

Informazioni obbligatorie in etichetta sulle carni fresche di volatili da cortile.
Obligatory information on labels for meat from fresh barnyard fowls.

Laws&Decrees

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Il 2 settembre 2005 è entrata in vigore l’Ordinanza 26 agosto 2005 che contiene misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Particolarmente interessanti risultano le prescrizioni relative al tipo d’informazioni che le carni fresche di tali volatili (pollo, tacchino, faraona, anatra e oca) destinati al commercio devono contenere e che diventano applicative dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni obbligatorie
Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, diventa obbligatorio riportare sulle carni fresche di volatili da cortile, nonché sulle preparazioni e sui prodotti a base di carne contenenti tali carni, una serie d’indicazioni mediante l'apposizione di un'apposita etichetta.

Quali informazioni?
Le indicazioni variano a seconda del tipo di carne. Per esempio nel caso di “carni fresche di volatili da cortile”, l'operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione o sezionamento dovrà fornire mediante etichetta da apporre sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio le seguenti informazioni:
• La sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali o nel caso di sezionamento, la sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni.
• La data o il numero di lotto di macellazione o sezionamento. Il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione o sezionamento.
• Un’importante puntualizzazione viene fatta nell’ipotesi in cui nel punto vendita tali carni, intere o sezionate, sono presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all'origine.
In tal caso le informazioni di cui sopra devono essere collocate su un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.

Carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari e terzi
Nel caso in cui l'operatore alimentare introduca sia direttamente al macello volatili da cortile vivi, sia carni fresche di volatili da cortile ai fini del sezionamento provenienti da altro Paese membro o da Paese terzo, dovrà riportare sull'etichetta delle carni ottenute da tali volatili le indicazioni che devono essere apposte su ogni singola confezione e sull'imballaggio.

Tra queste le più importanti sono:
• l'origine, con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
• la data o il numero di lotto di macellazione o di sezionamento;
• il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione o di sezionamento.
Infine, nel caso d’introduzione da un Paese comunitario o terzo di carni di volatili da cortile, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali, detti prodotti devono riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio, la specifica in chiaro del Paese di provenienza e la data di introduzione nel territorio italiano. L’ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2007.



Analysis

Obligatory information on labels for meat from fresh barnyard fowls.

September 2nd 2005 saw the coming into force of Ordinance 26th August 2005 that contains veterinary police measures covering diseases that threaten barnyard poultry.
Particularly interesting the prescriptions governing the type of information that the fresh meat of some fowls (chicken, turkey, guinea fowl, duck and goose) to be placed on the market have to contain and that become applicative from the forty-fifth day from the date of publication in the Official Gazette.
Obligatory information
In order to prevent the spreading of disease among barnyard fowls, fresh meat from barnyard fowls as well as meat based preparations and products containing the said meat, must carry a series of indications on a specific label.

What information should be provided?
The indications vary according to the types of meat. For example in the event of “fresh barnyard fowl meat”, the food operator that carries out the operation of slaughtering or dissection should provide the following information on a label to be attached to the carcass or the wrapping or packaging material:
• The initials IT followed by the AUSL ID registration number of the farm where the animals were raised, or in the case of dissection, the initials of the province or the provinces of the farms who made up the lot of dissected meant.
• The slaughtering or dissecting date and lot number.
The code number of the slaughter or dissecting house.
• An important indication is given should the said meats, whole or dissected, be presented to the end consumer not individually packed at origin. In that case the above information has to be placed on a label to be attached to the product prior to wrapping.

Fresh meat from fowls from EC and third countries
In the event the food operator brings live barnyard fowls directly for slaughter, as well as fresh courtyard meat for dissecting from other EC countries or third countries, the labels bearing the indications should be placed on each single pack and on the packaging of the meat from the said fowls. The most important indications are:
• origin, with clear specification of the Country of origin;
• the slaughter or dissection date and lot number;
• the code number of the slaughter or dissecting house.
Lastly, in the event of introduction into this country of barnyard fowl meat, whole or dissected to be marketed as such from an EC or third country, the said products have to display the clear specification of the country of origin and the date of introduction onto Italian territory on a label attached to each single pack and on the packaging. The ruling is valid up to 31/12/2007.