Etichette alimentari: le nuove norme UE

REGOLAMENTO UE 1169/11 Chiama in gioco l’e-commerce e chiarisce cosa (e come) scrivere nella lista degli ingredienti e nella tabella nutrizionale, come intendere l’indicazione di origine e la responsabilità degli operatori... Le nuove norme europee sul food labeling lette da GS1 Italy | Indicod-Ecr.

GSi_Dongo_barzelletta_WEB.pngA fine 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, con i relativi adempimenti a carico delle aziende manifatturiere e distributive. La normativa persegue obiettivi di semplificazione delle regole nazionali e comunitarie (parliamo di 28 mercati), oltre che di maggiore tutela della salute del consumatore, e introduce diverse novità di rilievo sull’impianto delle direttive già in vigore.

Ma presenta anche alcune ambiguità (che rischiano di diventare vere e proprie incongruenze) e una serie di aspetti ancora da definire, che la Commissione Europea conta di chiarire presto, perlopiù entro la data di attuazione.
Se ne è parlato durante il convegno organizzato il 18 novembre scorso a Milano da GS1 Italy | Indicod-Ecr, dove un gruppo di esperti ha esaminato e commentato le linee essenziali della nuova legge UE.

Sotto la lente, gli aspetti normativo-giuridici e tecnici da rispettare per predisporre delle etichette conformi, ma anche la necessità di condividere con efficacia questi contenuti all’interno della filiera e gli strumenti messi a punto da GS1 a tale scopo. Il risultato? Un regolamento complesso, ricco di informazioni e con qualche aspetto delicato da affrontare, che darà molto da fare a brand owner, distributori, designer, operatori della filiera del confezionamento e avvocati. Ecco qualche spunto sui contenuti principali del provvedimento.

Il campo di applicazione
Con il nuovo Regolamento UE 1169/11 la sicurezza nutrizionale acquista rilievo ulteriore, e non più soltanto sulle confezioni dei prodotti commercializzati nel retail e nella ristorazione collettiva, ma anche in quelli somministrati dai pubblici esercizi o destinati alle vendite a distanza.
Le “buone norme” di etichettatura fanno così la loro comparsa anche sulla scena dell’e-commerce, un canale che vive una crescita costante e importante anche in Italia dove, secondo i dati citati da Andrea Ausili, registra un +20% medio e un (inedito) +11% nel grocery: l’attenzione che il Regolamento UE gli dedica è dunque ben motivata. Lo testimonia del resto anche l’intervento di Alessandra Di Franco di Mondelez: sul commercio elettronico la multinazionale investe in modo massiccio e all’etichetta virtuale sta dedicando un progetto cross-funzionale dal nome  significativo - “Babylon” - che interessa i 33 paesi europei e tutte le categorie di prodotto, con il concorso tutti i partner della filiera alimentare. Punto di partenza, l’articolo 14 del Regolamento: se i prodotti vengono venduti via internet, le informazioni obbligatorie devono essere disponibili al consumatore prima che concluda l’acquisto.
E non solo per generica correttezza, ma anche e soprattutto per tutelare la salute di soggetti a rischio - allergici, celiaci e molti altri.

Da B2B a B2C: l'etichetta "on line" Una delle novità introdotte dal Regolamento europeo sull’etichettatura alimentare riguarda le informazioni relative ai prodotti venduti on line. Il legislatore ne riconosce l'importanza e propone una prima disciplina, con l’intento di rendere disponibili anche tramite questo canale tutte le notizie necessarie a tutelare la sicurezza e la salute del consumatore, a tutt’oggi inadeguate per quantità e qualità. GS1 vi dedica un progetto ambizioso denominato GS1 Source, concepito come fonte unica, attendibile e standard di informazioni, presidiata e gestita dai titolari dei marchi. Strumento principe, gli standard GS1 per la registrazione, l’organizzazione e la condivisione di dati, usati tutto il mondo in ambito B2B e ora in gioco per agevolare il dialogo con il consumatore (B2C). Già operativi anche i necessari complementi: la piattaforma (TrustIT) e l’app ScanIT da implementare sul cellulare.

 

Passando dall’oggetto al contesto, la nuova legge si propone a un tempo di armonizzare le normative nazionali e di lasciare ai singoli Paesi piena libertà di integrare gli articoli del Regolamento con norme proprie. Queste, però, non dovranno ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato Unico o discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi, a meno che non servano a tutelare la salute pubblica (per prevenire, ad esempio, il dilagare di epidemie... aviaria docet). Che l’obiettivo sia difficile da centrare lo dimostrano le varie questioni ancora da chiarire, fra cui la gestione di sistemi nazionali di etichettatura controversi come i traffic lights del Regno Unito (i pittogrammi a “semaforo” che quantificano la salubrità di un alimento in funzione della presenza o meno di nutrienti critici, Ndr) e provvedimenti affini del Nord Europa.

Cosa cambia
La materia da disciplinare, dunque, è complessa, le esigenze molteplici e la normativa, di conseguenza, ricca di punti salienti. Basandoci sull’intervento dell’avvocato Dario Dongo al convegno milanese, segnaliamo le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento UE.

MONDELEZ_milka_300_caramello_WEB.pngIngredienti. Nella lista degli ingredienti gli allergeni vanno evidenziati graficamente, non importa con quale metodo (grassetto, colore, maiuscolo ecc.) purché efficace; l’allergene va ripetuto quando compreso in più ingredienti.
Inoltre non è più sufficiente menzionare la presenza di oli e grassi vegetali, ma va specificata la loro natura, e bisogna precisare quando si aggiunge dell’acqua, anche se inferiore al 5%, a una serie di carni, preparati a base di carne e prodotti della pesca.
Anche se il loro impiego nei prodotti alimentari non è ancora disciplinato, il Regolamento UE presenta una definizione di nano-materiali ingegnerizzati e stabilisce che debbano comparire nella lista degli ingredienti “fra virgolette”. Sono esclusi da tale prescrizioni gli eventuali nano-materiali presenti in additivi, enzimi o coadiuvanti tecnologici.

Origine. Per Paese di origine o luogo di provenienza si debbono intendere quelli dove i prodotti o gli ingredienti agricoli sono interamente realizzati o dove è stata fatta l’ultima trasformazione sostanziale, e non - come vorrebbe Coldiretti, accenna Dongo - dove originano le materie prime. Inoltre, e anche questo è un punto controverso, si ribadisce che l’indicazione di origine resta facoltativa a meno che (e si tratta di una novità) “la sua omissione possa indurre in errore il consumatore sul Paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto, anche a causa dell’informazione complessiva che lo accompagna”. A parziale contenimento delle infinite possibili querelle legate all’argomento, l’articolo 25.3 del Regolamento precisa: “Se l’origine del prodotto viene indicata ma non coincida con quella del suo ingrediente primario (>50%), anche quest’ultima va citata”.
Infine, l’indicazione di origine, obbligatoria per la carne bovina, viene estesa agli altri tipi di carni fresche, refrigerate e congelate (ma l’elenco proposto dai legislatori è incompleto, sottolineano i commentatori). La Commissione Europea valuterà, a tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, i costi e benefici dell’estensione dell’indicazione obbligatoria d’origine a: latte e prodotti caseari (anche come ingredienti); carne usata come ingrediente; prodotti non trasformati (ma non viene precisato quali); ingredienti che rappresentano più del 50% del prodotto; prodotti mono-ingrediente.

MONDELEZ_back_tabella_nutrizionale_web.pngInformazione nutrizionale. Cambia l’ordine degli elementi elencati nella tabella e cambiano alcune voci: vanno precisati i tipi di grassi e di carboidrati di cui si sta parlando, e la voce “sodio” va sostituita con la voce “sale” in quanto più comprensibile. Quest’ultima variazione, apparentemente innocua, porta con sé vari problemi, tanto che si permette di precisare la quantità di sodio equivalente alla quantità di sale indicata, e che è possibile dire che il sale non è aggiunto ma “è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto”.
Una novità importante di questo capitolo riguarda il riferimento ai 100 g/ml delle quantità iscritte nella tabella nutrizionale, che diventa obbligatorio, mentre restano esclusi da questo elenco il colesterolo e i trans-grassi (salvo diversa valutazione successiva). E importanti sono anche le esenzioni dall’obbligo di riportare in etichetta l’informazione nutrizionale.

Riguardano due gruppi di alimenti: ortofrutta fresca non trasformata, prodotti mono ingrediente non trasformati o solo stagionati, faine e acque; e prodotti pre-incartati forniti direttamente al consumatore in piccoli quantitativi sul posto di vendita, piccole confezioni (ovvero con la superficie maggiore più piccola di 25 cm²), aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gelatine, enzimi…, gomma da masticare, bottiglie di vetro marcate in modo indelebile, integratori…
È in questo capitolo che si fa riferimento agli schemi nazionali e ai traffic lights.

MONDELEZ_front_pack_WEB.pngValori di riferimento. Questa voce esprime l’apporto percentuale di una porzione al fabbisogno medio giornaliero raccomandato di un adulto (non sono ancora ammessi valori di riferimento per sottogruppi di popolazione, ad esempio i bambini).

Dongo sottolinea qualche dubbio interpretativo e, con una battuta, lamenta l’aggravio crescente di indicazioni obbligatorie introdotte dalla legge, con il conseguente eccesso di dettagli che rischiano di mancare l’obiettivo primario della leggibilità di un’etichetta*.

Abolita la sigla GDA (l’acronimo di apporto medio consigliato) e varianti nazionali, i Valori di Riferimento dovranno essere riferiti ai 100 g/ml - Kcal, FOP - e alla porzione d’uso. Tuttavia, l’informazione completa sui VR di energia+grassi+grassi saturi+sale può venire espressa anche solo per porzione, e la porzione può venire identificata con simboli o pittogrammi, per aiutare il consumatore a individuare “a colpo d’occhio” questa tipologia di informazione.

MONDELEZ_sottilette_WEB.pngLeggibilità e responsabilità. I requisiti indicati dalla norma per garantire la leggibilità delle indicazioni obbligatorie in etichetta riguardano le dimensioni dei caratteri in relazione alla superficie disponibile e altri elementi di ordine grafico (molto dei quali ancora da precisare).
Sono anche indicati la necessità di precisare simboli e unità di misura di riferimento dei valori numerici indicati, il divieto di usare espressioni ambigue ecc. oltre all’obbligo di stampare la data di scadenza su tutte le porzioni individuali preconfezionate dell’alimento (caso tipico, i vasetti contenuti in un multipack).
Infine il relatore ha attirato l’attenzione su un elemento di grande importanza, ovvero la responsabilità degli operatori. Il Regolamento comunitario è molto chiaro: chi appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento (brand owner) è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per gli alimenti prodotti extra-UE, responsabile è l’importatore.

Nota: Le immagini sono riprese dalla relazione di Alessandra Di Franco della Mondelez (ex Kraft Foods), multinazionale che ha già adeguato le etichette dei propri e ora lavora alle informazioni online.

Note sul convegno
Le nuove norme comunitarie di etichettatura alimentare diventeranno obbligatorie a partire dal 31 dicembre 2014. GS1 Italy | Indicod-Ecr vi ha dedicato un incontro il 18 novembre scorso, che si è svolto al Centro Svizzero di Milano. Numerosi gli interventi, e di sostanza:
- Massimo Bolchini, Standard Development Director GS1 Italy | Indicod-Ecr, ha introdotto tema e lavori;
- Dario Dongo, avvocato specializzato in diritto alimentare, ha esposto i contenuti del Regolamento;
- Giovanna Rufo, Regulatory & Scientfic Affairs Executive Aidepi (l’associazione nazionale dei produttori di pasta e dolci) ha illustrato gli aspetti più tecnici del provvedimento, mostrando una serie di etichette facsimile;
- Alessandra Di Franco, Customer Innovation Manager di Mondelez (già Kraft Foods, Ndr). La multinazionale ha pubblicato a fine 2012 le linee guida per l'implementazione della nuova legge, ha già adeguato le etichette e ora lavora alle informazioni online;
- Massimiliano Minisci, Director EU Public Policy - GS1 Global Office, ha descritto il lavoro sulla normativa svolto da GS1 insieme alle associazioni europee di categoria;
- Andrea Ausili, Project Manager GSN/Mobile Commerce, ha illustrato il progetto di condivisione di informazioni B2C basato sugli standard GS1.

 

 

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