REACH e imballaggi

Servizi di consulenza da Normachem Srl: focus sul packaging e gli adempimenti da seguire per ottemperare agli obblighi di legge.

normachem_web.jpgIl Regolamento REACH (Reg. 2006/1907/CE), in vigore dal 1 giugno 2007, è la normativa in materia di sostanze chimiche che riguarda, seppur con obblighi di natura diversa, tutti i comparti che producono manufatti o prodotti chimici nonché le attività commerciali che immettono sul mercato europeo prodotti fabbricati all’estero. Qualsiasi materia prima utilizzata per produrre un imballaggio è costituita da sostanze (pericolose e non) tal quali o contenute in una miscela, che devono essere registrate presso l’ECHA (agenzia europea per le sostanze chimiche) se prodotte o importate in quantità uguale o superiore a 1 t/anno. Informazioni in merito da Normachem Srl.

Obbligo di registrazione, notifica, informazione
L’importazione nella comunità europea di additivi, pigmenti, scivolanti o cariche comporta la registrazione delle sostanze contenute, se la quantità della singola sostanza è uguale o superiore a 1 t/anno.
Tale registrazione dovrà essere effettuata da ogni azienda che importa con scadenze stabilite, in base ai quantitativi e alla classificazione delle sostanze.
Le imprese che importano granuli di materiale plastico, resine o polimeri in genere devono registrare i monomeri (presenti in q.tà > 2% in catena e in totale > 1 t/a) che costituiscono il polimero.
L’importazione di film plastici, imballaggi finiti o etichette va ascritta alla voce “importazioni di articoli”, dove per “articolo” si intende un oggetto a cui, in fase di produzione, viene data una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione, in misura maggiore della sua composizione chimica (art.3 del REACH).
Per gli articoli vige l’obbligo di comunicare al destinatario se vi sono sostanze altamente preoccupanti (SVHC, elencate in candidate list) in quantità superiore allo 0,1% peso sostanza/peso articolo (art.33) e anche di notificare all’ECHA se, oltre a questo, si supera la quantità di 1 t/anno e se nessuna azienda in comunità le ha già registrate per tale uso (art.7.2).
La candidate list viene aggiornata di continuo e alcune sostanze ivi presenti potrebbero entrare in autorizzazione (allegato XIV), perciò ogni produttore e importatore di articoli è tenuto a seguire tali aggiornamenti per ottemperare ai propri obblighi.
Quando una sostanza è in autorizzazione significa che il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle devono essere autorizzati dall’ECHA per poterla immettere sul mercato o usarla. A questo proposito si ricorda che le sostanze (CMR o di pericolosità equivalente) utilizzate nei materiali destinati al contatto con alimenti sono esentate dall’autorizzazione, se già valutate per la salute. Non sono esentate però dall’autorizzazione le sostanze PBT o vPvB eventualmente utilizzate in questi materiali.
I film o gli articoli in genere non debbono essere accompagnati da una scheda di sicurezza, che è invece richiesta per le sostanze o le miscele pericolose.
 

NORMACHEM SRL fornisce consulenze ad alta specializzazione in ambito chimico: eroga infatti servizi a tutte le aziende chimiche o alle realtà industriali che trattano o impiegano qualsiasi tipo di prodotto chimico (industria dell’imballaggio compresa), conciliando il proprio operato con ambiente e sicurezza.
Punti di forza della società (con sedi in Veneto, Lombardia e Lazio) sono la formazione e la consulenza alle aziende in merito alle normative di prodotto (REACH, CLP, materiali a contatto alimentare, giocattoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, detergenti, cosmetici, biocidi, ecc.), sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e sistemi di gestione. Il supporto tecnico-operativo necessario a raggiungere con efficacia gli obiettivi legislativi è fornito da un team di professionisti di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale.
Per ulteriori informazioni: http://www.normachem.it

 

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